giovedì 20 maggio 2010

Cambio di denominazione del gruppo, Razzanelli: “Vinta la battaglia contro il boicottaggio di PD e di PdL”

COMUNICATO STAMPA
19 MAGGIO 2010

Cambio di denominazione del gruppo, Razzanelli: “Vinta la battaglia contro il boicottaggio di PD e di PdL”
Il capogruppo: “Il parere del segretario generale di Palazzo Vecchio Antonio Meola smentisce le tesi del presidente del consiglio Giani, che non avevano come sostenevo alcun fondamento giuridico”
“Ho vinto la battaglia contro il boicottaggio ai miei danni di PD e PdL, che per cinque mesi hanno tenuto in ostaggio il presidente del consiglio Giani: da oggi il mio gruppo si chiama ufficialmente Lega Nord Toscana”. Questa la dichiarazione del capogruppo Mario Razzanelli, che commenta il parere emesso oggi da parte del segretario generale di Palazzo Vecchio Antonio Meola sul cambio di denominazione del gruppo da “Firenze c’è” a “Lega Nord Toscana”.
“Avevo ragione – ha aggiunto Razzanelli –: le tesi sostenute da Giani non avevano alcun fondamento giuridico, come chiarito dal dottor Meola. Di questa assurda vicenda, mi dispiace soprattutto che Giani si sia prestato al giochino politico architettato dai due principali partiti che siedono in consiglio comunale per escludere la Lega, che evidentemente dà loro molto, molto fastidio”.
Nel suo parere, Meola conclude così: “(…) si ritiene pertanto ammissibile il cambio di denominazione proposto dal consigliere Razzanelli, da ‘Firenze c’è – Comitati cittadini – Firenze’ in ‘Lega Nord – Toscana’. Ciò in quanto, da una parte un comportamento contrario non trova fondamento nel dettato regolamentare che, ancorché incompleto, non può essere interpretato in maniera difforme da quanto avvenuto in precedenza o in modo non conforme alla legge, e dall’altra potrebbe porsi in contrasto con i principi generali in materia, dal momento che per vincolo costituzionale gli eletti dell’assemblee rappresentative godono di piena libertà politica”.
Tra le motivazioni addotte dal segretario generale, si legge: “E’ ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza che non vi è e non vi può essere per un eletto alcun obbligo di appartenere ad un determinato gruppo (cfr. Consiglio di Stato 10 giugno 2002, n. 3191, TAR Puglia 28 gennaio 2009, ri. 100). La regola costituzionale che sancisce la libertà politica dell’eletto ‘senza vincolo di mandato’ lo vieta espressamente”. E ancora, più avanti: “Il fatto che gli artt. 72 e 82 della Costituzione facciano riferimento ai gruppi, da un lato presuppone una corrispondenza di massima fra gruppi e partiti ma, dall’altro, mantiene ferma l’autonomia parlamentare (e quindi consiliare), nel senso che, ai tini dell’attività dell’assemblea, conta (sul piano costituzionale) l’appartenenza al gruppo e non a questo o a quel partito. Si rileva, inoltre, come nessun limite al cambio di denominazione dei gruppi consiliari si ricavi dall’art. 8 del Regolamento ai sensi del quale: ‘I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone preventiva e motivata comunicazione, sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo, all’ufficio di Presidenza’”.
“Occorre, inoltre, precisare – scrive ancora il dottor Meola – come sulla questione assumano rilievo anche le vicende precedenti, avendo in realtà il Consiglio già accettato, senza sollevare eccezioni in merito, cambi di denominazione del tutto analoghi al caso in esame (...). Sostenere, pertanto, che la facoltà prevista dall’art. 8 non sia esercitabile da parte di un gruppo consiliare formato da un solo consigliere, essendo siffatta atipica conformazione una deroga rispetto al principio generale che prevede che i gruppi consiliari debbano essere costituiti da un numero di consiglieri non inferiore a due, non trova una giustificazione normativa e non risulta del tutto ‘coerente’ con quanto avvenuto in passato”.
“Infine – continua nel suo parere il segretario generale –, altro aspetta da prendere in considerazione, ai fini della corretta interpretazione del caso in esame, può essere rappresentato dalla titolarità all’uso della denominazione e del contrassegno di un partito politico: l’unico soggetto legittimato ad impugnarne un eventuale uso improprio non potrebbe essere che il solo partito politico interessato”.
“Il Consiglio comunale non sarebbe legittimato a vietare l’uso della denominazione scelta da un Consigliere non avendo titolo al riguardo se non nel caso, ovviamente, in cui il nome scelto sia già presente in Assemblea o sia contrario alla legge” conclude Meola.

Fonte: Rete Civica Comune di Firenze
http://press.c omune.fi.it/hcm/hcm5353-1_2_1-Cambio+di+denominazione+del+gruppo%2C+Razzanelli%3A+%93V.html?cm_id_details=50465&id_padre=4473

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